SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 01/02/2018

Il figlio maggiorenne non autosufficiente non ha il diritto di vivere nella casa dei genitori

DIRITTO DI FAMIGLIA

Con questa sentenza, il Tribunale di Modena si occupa dell’annoso problema del dovere del genitore di ospitare presso la propria abitazione il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente in maniera imprecisata, in ordine ai limiti di tempo.

In buona sostanza si ribadisce che non esiste un obbligo del genitore verso il figlio maggiorenne privo di redditi adulto che garantisca a quest’ultimo il diritto di continuare a vivere nella casa di proprietà del genitore contro la sua volontà. Tutt’al più, il figlio che versi in stato di bisogno potrebbe ottenere gli alimenti, presentando in tal caso una domanda specifica.

I Giudici modenesi hanno affrontato un giudizio che è stato avviato dalla madre (rappresentata dall’amministratore di sostegno) la quale, a motivo della degenerazione dei rapporti con il figlio, ha chiesto al Giudice di ordinare all’uomo il rilascio della casa dove, in passato, avevano coabitato ma che, a seguito del ricovero della madre presso un istituto di per anziani, il figlio aveva continuato a occupare senza versare alcun canone.

Il figlio si è opposto, sostenendo di occupare la casa sul presupposto di un adempimento spontaneo della madre all’obbligo di mantenimento - o comunque di natura alimentare - a cui sarebbe tenuta nei suoi confronti, essendo egli privo di redditi e di mezzi di sostentamento.

Il Tribunale di Modena ha però negato che la permanenza del figlio nell’immobile della madre possa essere considerata quale adempimento di un obbligo di mantenimento gravante su di essa, tenuto conto dell’età del figlio, al di là delle sue condizioni economiche. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole del diritto agli alimenti, ex articolo 433 del Codice civile, ma non più del mantenimento ex articoli 337-ter, 337-octies del Codice civile” (al riguardo cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 29.03.2016). E ciò anche per come previsto dalla Suprema Corte che, con sentenza 18076 del 20.08.2014, ha stabilito che “in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”.

Ed è interessante notare come il Tribunale di Modena riconduca la lunga convivenza tra il figlio e la madre a un “negozio atipico di tipo familiare, concluso per fatti concludenti”, dato che “i figli, divenuti maggiorenni, anche dopo aver raggiunto un’età tale da non poter essere in alcun modo beneficiari del diritto al mantenimento, permangano nella casa natale unitamente ai genitori, in virtù di un rapporto ormai consolidato di solidarietà e affetto familiare che trova fondamento negli articoli 2 e 29 della Costituzione”. Ma ciò detto, non esiste alcuna norma che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto di restare nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori contro la loro volontà e in base al solo vincolo familiare. E questo anche se il figlio maggiorenne, di un’età tale da non avere più diritto al mantenimento, non sia autosufficiente. In questo caso, infatti, il figlio può eventualmente richiedere, con autonoma azione, gli alimenti che possono essere corrisposti con un assegno o accogliendo e mantenendo in casa chi vi ha diritto. Nel caso in esame, però, la questione non si è postae poiché l’uomo non ha effettuato alcuna richiesta in tal senso. Ecco perché il Tribunale di Modena ha accolto la richiesta della madre, ordinando al figlio di rilasciare la casa a favore della di lui madre concedendogli però - in applicazione del più generale principio di buona fede - un termine ragionevole (in casu quattro mesi) per trovarsi altra abitazione.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Sentenza del Tribunale di Modena 1.2.2018.pdf