SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 18/10/2017

Giusta condanna al genitore che ostacola il rapporto del minore con il genitore non collocatario

DIRITTO DI FAMIGLIA

Il Tribunale di Cosenza, nell’ambito di un procedimento divorzile, determina la condanna del padre, avendo quest’ultimo violato la responsabilità genitoriale, al risarcimento del danno in favore del figlio per avergli impedito di godere della bigenitorialità e in favore della madre per averle impedito di svolgere il proprio ruolo genitoriale.

Molto opportunamente il Tribunale individua quale causa originante l’immotivata ostilità del figlio nei confronti della madre, non già i rimproveri che la stessa gli impartisce, quanto piuttosto il rapporto simbiotico che lega il padre al ragazzo, portando il genitore a sminuire la figura materna, screditandola ripetutamente.

L’inadeguatezza del padre viene quindi così evidenziata: “Il pregiudizio che il padre ha sin qui arrecato al diritto del minore alla bigenitorialità ne attenua sensibilmente l’idoneità genitoriale, la quale si misura anche attraverso la valutazione della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore”.

Di conseguenza la sentenza arriva a prevedere “l’affido a terzi” del minore vista l’inidoneità del padre e l’impossibilità del mutamento della collocazione presso la madre viste le sue scarse risorse economiche, obbligando il Giudice ad affidare il ragazzo ai Servizi Sociali del luogo di residenza e mantenendo il collocamento dello stesso presso la dimora del padre.

E infine, proprio l’aver riconosciuto la responsabilità del padre con il proprio comportamento a determinare il rifiuto del figlio a riconoscere l’apporto materno come necessario per la sua equilibrata crescita, ha portato il Tribunale Calabrese  ad accogliere la richiesta di risarcimento dei danni in favore della madre e del figlio ai sensi e per gli effetti dell’art. 709 ter c.p.c.

A tal proposito il Tribunale ha valutato “equo liquidare in € 5.000,00 per ciascuno dei soggetti danneggiati”, completando il quadro delle sanzioni per la violazione degli obblighi connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale con il somministrare al padre l’ammonimento “ad astenersi dal tenere condotte ostative delle frequentazioni madre-figlio”, prevedendo inoltre un articolato calendario degli incontri tra il minore e la madre.

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Tribunale Cosenza 18.10.2017.pdf