SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 06/06/2017

Il genitore convivente con un figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ha diritto al “rimborso spese”

DIRITTO DI FAMIGLIA

Con questa interessante pronuncia del Tribunale di Aosta del 6 giugno 2017 n. 200, si sancisce il diritto del genitore convivente con un figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, a poter richiedere il rimborso di quanto sostenuto per il suo mantenimento all'altro genitore.

E ciò può ben avvenire tramite una azione diretta da far valere dal genitore in proprio anche se non avvenga per iniziativa del figlio o, addirittura in caso di sua rinuncia.

I giudici aostani hanno così accolto la domanda della madre che aveva chiesto all'ex compagno il pagamento di poco più di 4mila euro per un periodo di circa due anni.

Partendo dal principio affermato dalla Suprema Corte per cui: “il genitore che continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente, divenuto maggiorenne, ma ancora dipendente economicamente, è legittimato a richiedere il rimborso di quanto da lui già erogato a titolo di contributo, dovuto dall'altro genitore, nonché il versamento in via preventiva di detto contributo, se il figlio non agisce direttamente nei confronti dell'altro genitore, con tale comportamento implicitamente riconoscendo che il proprio credito deve essere riversato nel patrimonio del genitore convivente” (Cass. n. 3019/1992), il Tribunale di Aosta ha stabilito che la domanda del genitore convivente “è da intendersi come una domanda di rimborso pro quota delle spese pregresse anticipate per il mantenimento della figlia - rimborso quantificato sulla base degli accordi tra i genitori -, e non già come una domanda volta all'autonoma determinazione del quantum del mantenimento dovuto per la figlia”, riprendendo per altro un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6819/2017, dove si precisa che “Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest'ultimo per il rimborso di detta quota, ed anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell'indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva, a carico dell'altro genitore, degli effetti di cui all'art. 2031 c.c.». Tale orientamento, prosegue il Tribunale, elaborato con riferimento al rapporto coniugale, è “applicabile - per identità di ratio - anche all'ipotesi (come quella in esame) di assenza di matrimonio”.

In assenza, pertanto, di un'autonoma domanda del figlio maggiorenne, precisa il Tribunale, permane il diritto del genitore convivente ad agire iure proprio per richiedere il rimborso pro quota delle spese anticpate per il mantenimento del figlio medesimo senza che tale possibilità imponga necessariamente il coinvolgimento in giudizio del figlio “trattandosi di un diritto autonomo ancorché concorrente (n. 25300/2013), e, quindi, idoneo a giustificare un'autonoma legittimazione del genitore convivente a maggior ragione laddove (come nei caso di specie) la figlia abbia rinunciato a far valer valere autonomamente il proprio diritto al mantenimento”.

 

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Tribunale di Aosta n.200 del 2017.pdf