SENTENZE - DETTAGLI

Sentenza del 06/04/2017

Separazione: i criteri per la determinazione dell'addebitabilità

DIRITTO DI FAMIGLIA

Segnaliamo questa interessante pronuncia della Sezione Civile del Tribunale di Taranto (n.1010/2017) in materia di addebito.

La decisione presa dai giudici tarantini ricalca il solco ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte per la quale, affinché sia percorribile la strada della richiesta dell’addebito, occorre che, alla base della stessa, vi sia non solo la violazione dei doveri coniugali, ma anche l’imprescindibile nesso di causalità tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza

Occorrerà, quindi, sempre accertare se la violazione invocata abbia determinato la crisi o se questa, piuttosto, non sia stata già provocata da altri fattori che hanno reso nel tempo intollerabile la convivenza, come potrebbe essere anche la mera incompatibilità caratteriale.

E tale prova potrà essere fornita partendo proprio dall’interpretazione autentica dell’articolo 151 c.c. che subordina l’addebito al verificarsi di fatti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, sempre che siano tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

La pronuncia di addebito, quindi, non potrà fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., ma è necessario, invece, che si accerti come riportato in sentenza «se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito».

 

Avv. Stefano Sinisi

Documenti:
Tribunale Taranto n1010 del 2017.pdf